Accesso civico, previsto dall'Art 5 co. 1 del citato decreto n 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni.
Accesso generalizzato, disciplinato dall'Art 5 co. 2 e dall'Art 5-bis del decreto trasparenza, anch' esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Accesso documentale, di cui agli Artt 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n 241 e ss. mm. ed ii. , riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un ' interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ' , con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l' ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.