Per la richiesta di variazione è necessario seguire la seguente procedura:
- l'interessato deve presentare domanda in bollo da 16 euro, al Prefetto della provincia di residenza, completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- se la richiesta risulta meritevole di considerazione il richiedente viene autorizzato a far pubblicare, per 30 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del comune di nascita e del comune di residenza (se diverso), un avviso contenente il sunto della domanda (il modulo per la richiesta di pubblicazione all'Albo è scaricabile dal paragrafo "Documentazione da presentare");
- trascorsi i 30 giorni senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente deve presentare i seguenti documenti alla Prefettura competente:
- copia dell'avviso con relazione che attesta l'avvenuta affissione e la sua durata;
- prova delle eseguite notificazioni se prescritte;
I- l Prefetto, accertata la regolarità delle pubblicazioni e vagliate le eventuali opposizioni, può accogliere o respingere la domanda.
La richiesta ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.La domanda può essere presentata solo da cittadini italiani.
I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del cognome per produrre i loro effetti devono essere trascritti e annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione.
A seconda di chi presenta domanda (maggiorenni, minorenni, minorenni adottati) la procedura da seguire comporta specifiche variazioni.
I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), anche se nati in uno stato estero possono richiedere il cambio o l’aggiunta del nome e il cambio o l’aggiunta del cognome con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti in Italia inoltrando la domanda al prefetto della provincia di competenza tramite il Consolato Italiano o l’Ambasciata competente.